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Tax Alert - Transfer Pricing

15 dicembre 2020

Tax Alert n. 12/2020- Transfer Pricing. Provvedimento AdE del 23 novembre 2020, n. 360494

 

L’Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2020 ha pubblicato il Provvedimento n. 360494 in materia di prezzi di trasferimento e di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

 

Tale Provvedimento ha introdotto alcune modifiche alle norme relative alla documentazione idonea, al fine di tener conto delle recenti indicazioni fornite dall’OCSE in materia - anche in sede del Progetto BEPS - ed ha sostituito il Provvedimento  emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 29 settembre 2010, Prot. 2010/137654. 

 

Sul tema, si osserva che l’art. 1, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede la non applicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo Decreto, qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate. Come specificato nel Provvedimento, “il regime documentale, applicato con diligenza e buona fede, risponde da un lato, a un’istanza di certezza da parte dei contribuenti definendo gli elementi conoscitivi utilizzati dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo e, dall’altro, incrementa l’efficacia dell’azione di valutazione del rischio fiscale e dell’eventuale attività di controllo”.

 

La documentazione idonea è costituita dal “Masterfile” e dalla “Documentazione Nazionale”.

 

Masterfile 

 

Il Masterfile contiene informazioni relative al gruppo multinazionale (è consentita la presentazione di più Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento) e deve descrivere in modo dettagliato:    

o             la struttura organizzativa del gruppo;

o             le attività svolte;

o             i beni immateriali del gruppo multinazionale;

o             le attività finanziarie infragruppo;

o             i rapporti finanziari del gruppo multinazionale.

 

Come specificato nel Provvedimento, il Masterfile deve essere predisposto da tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in commento.

 

Documentazione nazionale

 

La Documentazione Nazionale raccoglie le informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all’entità locale. In particolare, si dovrà fare riferimento, tra l’altro, all’attività e alla strategia imprenditoriale perseguita, alle operazioni infragruppo, al metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, nonchè alle assunzioni critiche adottate nell’applicazione del metodo scelto.

 

La Documentazione Nazionale dovrà essere corredata:

  • dai conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione (qualora disponibili, dovranno essere allegate le relazioni di certificazioni rilasciate da revisori indipendenti);
  • dai prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente, ovvero:
  • dai prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti. 

 

Come precisato nel Provvedimento, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia, il Masterfile può essere presentato in lingua inglese.

 

Tali documenti devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della Dichiarazione dei Redditi. La documentazione deve essere presentata in formato elettronico; la consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

 

La documentazione deve essere redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l’accertamento.

 

Il contribuente ha la possibilità di presentare il Masterfile e la Documentazione Nazionale solamente con riferimento ad alcune delle operazioni infragruppo.

 

È previsto che le piccole e medie imprese (i.e. imprese con volume d’affari o ricavi inferiore a 50 milioni di Euro), a determinate condizioni, possano non aggiornare annualmente alcuni dati relativi all’analisi di comparabilità.

 

L’Amministrazione finanziaria non deve utilizzare le informazioni contenute nella documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all’attività di controllo.

 

Servizi a basso valore aggiunto

 

Nel caso in cui siano prestati servizi a basso valore aggiunto (cfr. art. 7 del Decreto del MEF 14 maggio 2018, si rimanda anche alle Raccomandazioni OCSE in materia di servizi infragruppo a basso valore aggiunto - cd. low value-adding services) il contribuente è tenuto a predisporre apposita documentazione contenente:

o             la descrizione dei servizi infragruppo;

o             i contratti di fornitura dei servizi;

o             la valorizzazione delle operazioni;

o             i relativi calcoli.

 

Si osserva che, come specificato nel Provvedimento, il contribuente nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore” - al fine di correggere errori commessi con riferimento all’applicazione del principio di libera concorrenza - ha la possibilità di integrare, ovvero modificare, la documentazione presentata. Sul tema, il Provvedimento ha anche previsto un regime transitorio con riferimento ai periodi di imposta precedenti, fino al 2019.