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Tax Alert n. 7/2021 - Imposta sui servizi digitali

01 aprile 2021

Tax Alert n. 7/2021 - Imposta sui servizi digitali: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E/2021

 

L’Agenzia delle Entrate a mezzo della Circolare n. 3/E/2021 ha fornito alcuni chiarimenti sull’Imposta sui Servizi Digitali (di seguito ISD, o imposta), di cui all’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’art. 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Il documento di prassi ha fornito i seguenti chiarimenti.  

 

Ambito soggettivo

Possono assumere la qualifica di soggetti passivi di imposta le società, gli enti commerciali e non commerciali (questi ultimi limitatamente all’attività commerciale svolta) e le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale.

 

L’ambito applicativo dell’imposta ricomprende anche i soggetti non residenti (cfr. comma 43 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019).

 

L’ulteriore criterio di individuazione dei soggetti passivi di imposta concerne il superamento di determinate soglie dimensionali (i.e. ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 Euro e ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 Euro). È stato specificato che nel caso di gruppo devono essere presi in considerazione tutti i ricavi realizzati dalle entità che ne fanno parte, a prescindere dalla natura dell’attività svolta.

 

Fanno parte del gruppo tutte le entità, residenti e non residenti, incluse nel Bilancio Consolidato redatto in conformità ai Principi Internazionali di informativa finanziaria (i.e. International Financial Reporting Standard - IFRS), ovvero a un sistema nazionale di informativa finanziaria. La Circolare - richiamando l’interpretazione OCSE - ha specificato che è ravvisabile una sostanziale equivalenza tra IFRS e General Accepted Accounting Principle (GAAP) di Australia, Canada, Hong Kong (China), Giappone, Nuova Zelanda, Cina, India, Korea, Singapore e Stati Uniti.

 

Ambito oggettivo

L’imposta sui Servizi Digitali è un’imposta che assoggetta a tassazione i ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall’utilizzo da parte del soggetto passivo di una interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti. L’elemento da assoggettare a tassazione sono i ricavi ottenuti tramite l’interfaccia digitale dalla monetizzazione del contributo degli utenti, e non la mera partecipazione in sé degli utenti.

 

Non è rilevante il titolo (proprietà, noleggio o simili), in base al quale il fornitore utilizza l’interfaccia digitale per mezzo della quale vengono resi i servizi digitali: ciò che conta infatti è che il fornitore del servizio digitale abbia il controllo dell’interfaccia digitale, nel senso che abbia il potere di definire i termini e le condizioni - comprese quelle che regolano la fornitura del servizio digitale - dell’accesso alla stessa da parte degli utenti.

 

Criteri di collegamento con il territorio dello Stato

La Circolare è intervenuta diffusamente sui criteri di collegamento con il territorio dello Stato, specificando che per determinare se i ricavi imponibili sono tassabili in Italia si deve fare riferimento alla localizzazione dell’utente: infatti, i ricavi sono imponibili qualora l’utente del servizio digitale da cui sono generati sia localizzato nel territorio dello Stato.

Per tutte le tipologie di servizi rilevanti ai fini della ISD, al fine di stabilire il luogo di localizzazione dell’utente è necessario fare riferimento al luogo in cui si trova il dispositivo utilizzato dallo stesso per accedere all’interfaccia digitale (cfr. i Paragrafi 5.1 e 5.2 della Circolare, rubricati “La localizzazione del dispositivo” e “Criteri di collegamento rilevanti in relazione a ciascun servizio digitale”).

 

Base imponibile

L’imposta si ottiene applicando l’aliquota del 3% ai ricavi imponibili; a tal fine, rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo di imposta. I ricavi imponibili devono essere assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’IVA e di altre Imposte Indirette.

 

Come specificato nel documento di prassi, “considerato che i ricavi imponibili non derivano necessariamente da operazioni poste in essere con soggetti residenti in Italia o comunque territorialmente rilevanti in Italia a fini IVA, i servizi digitali resi ben potrebbero essere assoggettati a IVA in un altro Paese o scontare un’altra imposta indiretta estera, secondo le disposizioni vigenti in ordinamenti fiscali europei o extra UE. In tal caso si ritiene che, ai fini ISD, siano da considerare solo i corrispettivi riferibili alla prestazione fornita, senza tener conto dell’importo addebitato in fattura, a titolo di rivalsa, all’utente o agli utenti del servizio digitale dal soggetto passivo per l’IVA estera o per altra imposta indiretta dovuta sullo specifico servizio”.

 

Ai fini della determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante (ai sensi dell’art. 2359 C.C), nel medesimo anno solare.

 

Obblighi strumentali

La Circolare - dopo aver specificato gli adempimenti che devono essere posti in essere dai soggetti passivi di imposta - ha chiarito che al fine di gestire i relativi aspetti amministrativi deve essere designata una società del gruppo per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all’imposta. In buona sostanza, il funzionamento della designazione implica che un soggetto passivo debitore dell’imposta in Italia possa servirsi di un unico punto di contatto (i.e. la società designata) per provvedere a tutti i relativi adempimenti.  

 

Dichiarazione e versamento dell’Imposta

Anche in sede di prima applicazione della norma, i termini per il versamento dell’imposta e per la presentazione della relativa Dichiarazione sono stati prorogati al 16 maggio 2021 per il versamento dell’imposta e al 30 giugno 2021 per la presentazione della relativa Dichiarazione (cfr. sul tema anche il Decreto “Sostegni”, d.l. 22 marzo 2021, n. 41, rubricato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021).

 

Entro il termine di presentazione della Dichiarazione sarà possibile rettificare, ovvero integrare, una Dichiarazione già presentata, mediante la compilazione di una Dichiarazione correttiva nei termini. Se non è più possibile presentare la Dichiarazione correttiva nei termini sarà possibile presentare una Dichiarazione integrativa, purché sia stata validamente presentata la Dichiarazione originaria.

 

La Circolare è intervenuta anche sul tema delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni: è stato specificato che l’ISD, essendo una imposta indiretta, non rientra nell’ambito applicativo delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Ne consegue che, a giudizio dell’Agenzia delle Entrate, l’eventuale assoggettamento dei medesimi ricavi a imposte sui servizi digitali applicate sia dall’Italia sia da altri Stati non attribuisce al soggetto passivo un diritto al riconoscimento del credito di imposta anche in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

 

L’Imposta potrà essere portata in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto passivo ai fini IRES - ai sensi dell’art. 99 del TUIR - nell’esercizio in cui avviene il relativo pagamento.

 

Lo Studio Pirola Pennuti Zei & Associati è a Vostra disposizione per fornire la necessaria assistenza su tale tema.