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Tax Alert n. 6/2021: Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - Pirola Pennuti Zei & Associati
Tax Alert n. 6/2021: Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Provvedimento AdE, Prot. n. 67800/2021)
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 67800/2021 dell’11 marzo 2021 ha definito i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle istanze per avvalersi dei crediti di imposta introdotti in tema di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, di cui ai commi 4 e 8 dell’art. 26 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), come modificati dall’art. 1, comma 263, della Legge di Bilancio 2021.
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020 ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tali crediti di imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa pari a 2 miliardi di Euro per l’anno 2021.
In particolare, il comma 4 dell’art. 26 ha previsto un credito di imposta ai soggetti investitori pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.
Il comma 8 dell’art. 26 ha riconosciuto alle società un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del Patrimonio Netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. Tale percentuale è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
Come precisato nel Provvedimento, per il credito di imposta a favore degli investitori (di cui all’art. 26, comma 4) l’istanza potrà essere inviata dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021.
Per il credito di imposta a favore delle società che aumentano il capitale (di cui all’art. 26, comma 8) l’istanza potrà essere inviata dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021.
Si ricorda che tali crediti di imposta (cfr. art. 3 del Provvedimento, rubricato “Utilizzo dei crediti d’imposta da parte dei beneficiari”) sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate comunicherà ai soggetti richiedenti il riconoscimento, ovvero il diniego dell’agevolazione.
Lo Studio Pirola Pennuti Zei & Associati è a Vostra disposizione per fornire la necessaria assistenza su tale tema.