News dai Soci

Tax Alert n. 3/2021: Temporary Framework. Modifica del Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19

04 febbraio 2021

La Comunicazione della Commissione UE, rubricata “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine” - (2021/C 34/06), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 34 del 1° febbraio 2021.

 

Come si legge nella Comunicazione, il Quadro Temporaneo si prefigge di garantire un giusto equilibrio tra gli effetti positivi delle misure di Aiuto previste per sostenere le imprese e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Infatti “un’applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell’UE garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia di COVID-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l’integrità di quest’ultimo e garantendo condizioni di parità”.

 

L’obiettivo della Comunicazione in commento è quello di: i) prorogare fino al 31 dicembre 2021 le misure di Aiuto, ii) aumentare i massimali di Aiuto, iii) modificare le condizioni relative ad alcune misure temporanee di Aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili con il TFUE (in particolare, con l’art. 107, paragrafo 3, lettera b)).

 

A tal fine, viene previsto che l’importo complessivo dell’Aiuto non deve superare 1,8 milioni di Euro per impresa; tale Aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di Euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

 

Inoltre:

l’Aiuto complessivo non deve superare:

  • 270.000 Euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ovvero:
  • 225.000 Euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

 

Si osserva che, come specificato nel Punto 10 della Comunicazione, al fine di incentivare la scelta di forme di Aiuto rimborsabili è concessa agli Stati Membri la possibilità - previa notifica alla Commissione prima della scadenza del Quadro Temporaneo - di convertire le forme di aiuto rimborsabili - i.e. gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti - in altre forme di Aiuto, ad esempio le sovvenzioni.

 

Lo Studio Pirola è a Vostra disposizione per fornire la necessaria assistenza su tale tema.