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Tax Alert n. 2/2021: Accordo Brexit - IVA
L’Agenzia delle Entrate a mezzo della Risoluzione Ministeriale n. 7/E del 1° febbraio 2021 ha fornito chiarimenti in merito all’Accordo Brexit del 24 dicembre 2020 e all’applicabilità dell’art. 35-ter, comma 5, del Decreto IVA (i.e. identificazione diretta) a soggetti stabiliti nel Regno Unito.
Tale Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia IVA e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte, che può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. Tale circostanza “consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell’articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA (cfr. risoluzioni del 5 dicembre 2003, n. 220/E e del 28 luglio 2020, n. 44/E)”.
Come specificato nella Risoluzione in commento, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale (cfr. art. 17, comma 2, del Decreto IVA).
Gli operatori del Regno Unito che, invece, già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA, ovvero di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.
Lo Studio Pirola è a Vostra disposizione per fornire la necessaria assistenza su tale tema.