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Tax Alert n. 1/2021 - Imposta sui servizi digitali
Tax Alert n. 1/2021: Imposta sui servizi digitali (ISD) - Provvedimento attuativo
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 15 gennaio 2021, Prot. n. 13185, ha definito le regole operative dell’imposta sui servizi digitali (ISD), introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 35 a 50, L. n. 145/2018) e modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 678).
Ambito soggettivo
L’imposta si applica agli esercenti attività di impresa, residenti e non che superano le seguenti soglie:
- ricavi complessivi di ammontare non inferiori a Euro 750.000.000, ovunque prodotti, singolarmente ovvero a livello di gruppo;
- ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a Euro 5.500.000, prodotti nel territorio dello Stato, per singola società ovvero a livello di gruppo, calcolati secondo specifici criteri dettagliati nel Provvedimento in esame.
Ambito oggettivo
Per “servizi digitali” si intendono:
- la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata (ovvero messaggi pubblicitari posti in relazione ai dati dell’utente che effettua l’accesso all’interfaccia) agli utenti della medesima interfaccia;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di una interfaccia digitale.
Per “interfaccia digitale” si intende un qualsiasi software, compresi siti web e applicazione, tramite il quale la società presta i servizi digitali; l’interfaccia assume la qualifica di “multilaterale” nell’ipotesi in cui gli utenti abbiano la possibilità di interagire fra loro.
Sono escluse dall’ambito applicativo dell’imposta:
- la fornitura diretta di beni o servizi, anche se svolta tramite intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, ovvero quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario, bensì gestisce l’operazione in via diretta;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale “il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento”;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale funzionale a determinati settori economici (i.e. settore bancario e finanziario), la cui attività è soggetta alla sorveglianza di un’Autorità di regolamentazione, nonché la cessione dei dati da parte dei soggetti che gestiscono tale interfaccia;
- l’organizzazione e la gestione di piattaforme telematiche “per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa”.
Base imponibile e aliquota dell’imposta
Ai ricavi imponibili, determinati al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette, si applica un’aliquota di imposta pari al 3%. Sono comunque esclusi dalla base imponibile i ricavi da servizi digitali resi a soggetti “controllati, controllanti o controllanti dallo stesso soggetto controllante”, siano essi residenti o meno.
Un corrispettivo si considera imponibile in Italia qualora l’utente del servizio digitale è localizzato, attraverso il dispositivo utilizzato, nel territorio dello Stato; in buona sostanza, un utente si considera localizzato in Italia se, ad esempio,:
- la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato;
- utilizza un dispositivo per accedere all’interfaccia digitale e conclude delle operazioni su tale interfaccia, o;
- nei casi in cui disponga di un conto che gli consenta di accedere all’interfaccia digitale e questo conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato in Italia.
La localizzazione viene determinata sulla base dell’indirizzo IP del dispositivo, ovvero facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell’imposta che consenta la sua geolocalizzazione.
Adempimenti e versamenti
I soggetti passivi devono tenere un’apposita contabilità al fine di rilevare mensilmente i dati relativi ai ricavi imponibili (da custodire su supporto informatico e da redigere entro il termine di versamento dell’imposta), nonché una relazione annuale da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Inoltre, i soggetti passivi sono tenuti al versamento annuale dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui i ricavi imponibili (relativi all’anno solare precedente) sono sorti e alla presentazione di una dichiarazione annuale attestante l’ammontare dei servizi tassabili entro il 31 marzo.
Si specifica che l’art. 2 del Decreto Legge del 15 gennaio 2021, n. 3, ha prorogato i termini, esclusivamente per la prima applicazione della normativa in commento, per il versamento dell’imposta (dal 16 febbraio al 16 marzo 2021) e per la presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti (dal 31 marzo al 30 aprile 2021).
Il nostro Studio è a Vostra disposizione per fornire la necessaria assistenza su tale tema.
Cordiali saluti
Ufficio Stud