EMERGENZA CORONAVIRUS
Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.53 del 2-3-2020) entrato in vigore il 2 marzo 2020
Al fine di facilitare la gestione del personale alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed allo scopo di contenere i contagi, il Governo ha previsto nelle ultime settimane delle misure volte a facilitare l’attivazione del lavoro agile, c.d. “smart working”, prevedendo delle semplificazioni nelle procedure di attivazione.
Oltre a quanto sopra il Governo ha previsto con il Decreto legge in epigrafe delle ulteriori misure speciali in materia di Cassa Integrazione e sostegno al reddito per le imprese ed i lavoratori colpiti dall'emergenza Coronavirus.
A tal proposito, riassumiamo nel proseguo le misure adottare con il Decreto Legge sopra indicato:
“Zona rossa”
|
Comuni nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
Comuni nella Regione Veneto: Vo’.
|
Trattamento previsto
|
Concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
|
Destinatari
|
Unità produttive site nei comuni o lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa
|
Previsioni normative
(Art. 13)
|
- La domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa:
- deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi;
- ai fini della presentazione della domanda di concessione, la società è dispensata dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dal rispetto dei termini di invio delle comunicazioni agli enti, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto
- I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario così concessi non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla legge per la fruizione del trattamento di integrazione salariale.
- L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- Al predetto trattamento non si applica il limite massimo previsto dalla legge di concessione di importi non superiori a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro. Vengono inoltre previsti limiti massimi di spesa.
- I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
|
Trattamento previsto
|
Concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale in sostituzione di un trattamento di integrazione salariale straordinario
|
Destinatari
|
- Aziende site nei comuni che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario
|
Previsioni normative
(Art. 14)
|
- Le aziende site nei comuni che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale previsto per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
|
Trattamento previsto
|
Concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga
|
Destinatari
|
- Datori di lavoro del settore privato con unità produttive site nei comuni individuati
- Datori di lavoro non aventi sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dai precedenti punti in materia di sospensione o riduzione di orario
|
Previsioni normative
(Art. 15)
|
- La domanda di cassa integrazione salariale in deroga può essere presentata per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
- Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
- Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione ed esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS
|
Trattamento previsto
|
Indennità lavoratori autonomi
|
Destinatari
|
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
- Titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, i quali svolgano la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data
|
Previsioni normative
(Art. 16)
|
- Indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo Unico Delle Imposte sui Redditi.
- L’indennità deve essere richiesta con domande presentate alla regione che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e le concede con proprio decreto, trasmesso all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni
|
|
“Zona gialla”
|
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna al di fuori della zona rossa sopra indicata
|
Trattamento previsto
|
Trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.
|
Destinatari
|
Datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo,
- con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna al di fuori della zona rossa sopra indicata;
o
- non aventi sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, con riferimento limitato ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orari
|
Previsioni normative
(Art. 17)
|
I trattamenti possono essere riconosciuti:
- per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese
- vengono previsti limiti massimi di spesa
- limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6)
- previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
- anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data
|
Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi all'Avv. Roberta Di Vieto e all’Avv. Umberto Orso Giacone.
Con i migliori saluti,
Ufficio Studi